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Statuto
Statuto approvato con deliberazioni del consiglio comunale 28 maggio 1991, n.52,30 settembre 1991, n.84 adeguato con deliberazioni del consiglio comunale 10 marzo 1995, n.6, 27 luglio 1995, n.24 e 16 novembre 1995, n.57
ELEMENTI COSTITUTIVI
- Art.1 Principi fondamentali
- 1. La comunità di Gorgo al Monticano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
- 2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
- Art.2 Finalità
- 1. Il Comune:
- a) promuove lo sviluppo ed il progresso civile,ociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- b) persegue la collaborazione e la cooperazioneon tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipa zione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sin dacali alla amministrazione.
- c) aderisce ad iniziative volte a promuovere forme di cooperazione con i Comuni del Comprensorio Opitergino-Mottense, costituenti una omogenea realtà socio-culturale ed economica, e tradizionalmente impegnati nella comune azione volta alla realizzazione di un'unica comunità articolata in centri coordinati e fra loro integrati, idonea ad efficacemente promuovere lo sviluppo civile e sociale del Comprensorio, anche attraverso il riordino e la razionaliz-zazione dell'attività Amministrativa locale, e promuove l'istituzione del difensore civico a livello comprensoriale.
- 2. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 3. Il Comune ispira la propia azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella Giunta Comunale, nelle Commissioni Comunali, nelle Commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.
- Art.3 Programmazione e forme di cooperazione
- 1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
- Art.4 Territorio e sede comunale
- 1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle fra zioni di Gorgo al Monticano, Cavalier, e Navolè.
- 2. Il territorio comunale si estende per Kmq. 27.08 e confina con i Comuni di: Mansuè, Oderzo, Chiarano, Mot ta di Livenza, Meduna di Livenza e Pasiano di Pordenone.
- 3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Gorgo al Monticano, che è il capoluogo.
- 4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svol gono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.
- Art.5 Albo Pretorio
- 1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal lo Statuto e dai regolamenti.
- 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'in- tegralità e la facilità della lettura.
- 3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un messo comunale e, su attesta zione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
- Art.6 Stemma e gonfalone
- 1. Il Comune ha un proprio stemma approvato con regio decreto in data 14 marzo 1929 ed un proprio gonfa lone riproducente lo stemma.
- 2. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gon falone.
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I^ Organi elettivi
Capo I^ Il Consiglio Comunale
Sezione I^ I Consiglieri Comunali
- Art.7 Diritti e doveri dei Consiglieri
- 1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
- a) il ritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
- b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
- c) il diritto di ottenere da tutti gli organi uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
- 2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
- 3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'assessore delegato,deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.
- 4. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione.
- 5. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
- Art.8 Doveri dei Consiglieri Comunali
- 1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
- 2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
- 3. I consiglieri comunali, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste il regolamento.
- Art.9 Gruppi consiliari
- 1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
- 2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
- 3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.
- Art.10 Dimissioni dei consiglieri
- 1. Le dimissioni del consigliere comunale sono presentate al Consiglio.
- 2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Sezione II^ Disciplina del Consiglio Comunale
- Art.11 Lavori del Consiglio
- 1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
- 2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno: - convalida degli eletti; - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta; - discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
- 3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci,dei piani e dei programmi.
- 4. Dev'essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
- 5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri.
- 6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essereconvocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultino dalla relazione della Giunta.
- 7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dalPresidente della seduta e dal Segretario Comunale.
- Art.12 Convocazione del Consiglio Comunale
- 1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza,con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
- 2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso dellaconvocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
- 3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
- 4. La notificazione dell'avviso di convocazione puòessere eseguita in uno dei seguenti modi: a) mediant il messo comunale.
- Art.13 Ordine del giorno delle sedute
- 1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
- 2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
- 3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti chenon siano iscritti all'ordine del giorno.
- Art.14 Pubblicità delle sedute
- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
- 2. Il regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio siriunisca in seduta segreta.
- 3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degliinterventi dei consiglieri.
- Art.15 Voto palese e segreto
- 1. II Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
- 2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.
- Art.16 Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
- 1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.
- Art.17 Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
- 1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla Legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.
- Art.18 Astenuti e schede bianche
- 1. Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto ècomputato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
- 2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non rendaalcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
- 3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
- 4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tieneconto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
- 5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computare nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
- Art.19 Consigliere anziano
- 1. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
- Art.20 Disposizioni generalisulle commissioni consiliari
- 1. II Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
- 2. La commissione è sciolta in via automatica una voltascaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
- 3. Il Consiglio comunale può, altresì', istituire com missioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
- 4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
- 5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.
- Art.21 Nomina dei rappresentanti del Consiglio
- 1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato.
Capo II^ La Giunta
Sezione I^ Formazione della Giunta
- Art.22 Composizione della Giunta
- 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2. Il Sindaco nomina gli Assessori potendoli scegliereanche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilita e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
- 3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno opiù assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- Art.23 Indirizzi generali di governo
- 1. La proposta degli indirizzi generali di governo èdepositata a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni.
- 2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
- 3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
- 4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzigenerali di governo.
- Art.24 Dimissioni, decadenza
- 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
- 2. Le dimissioni del Sindaco diventano-irrevocabili eproducono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni da.lla loro presentazione al Consiglio.
- 3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determinain ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta. 4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Allasostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
- 6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.
- Art.25 Mozione di sfiducia
- 1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comportano le dimissioni.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso diapprovazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
- 4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficiodel Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
- 5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.
Sezione II^ Attribuzioni e funzionamento della Giunta
- Art.26 Competenze generali della Giunta
- 1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaconell'amministrazione del Comune.
- 2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenutogestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscano al Sindaco o al segretario.
- 3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confrontidel consiglio comunale.
- 4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e dellatrasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.
- Art.27 Attribuzioni
- 1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
- a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sotto porre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
- b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo sta to giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assun zioni licenziato dal Consiglio;
- c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
- d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a rati fica consiliare nei termini di legge;
- e) la presentazione di una relazione annuale al consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
- f) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi eservizi;
- g) le proposte di rettifiche IRPEF;
- h) le determinazioni in materia toponomastica;
- i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
- n) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
- o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.
- Art.28 Adunanze e deliberazioni
- 1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
- 2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
- 3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dal lo Statuto, per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
- 4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal segretario comunale.
Capo III^ Il Sindaco
- Art.29 Il Sindaco
- 1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- 2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.
- Art.30 Attribuzioni
- 1. Il Sindaco:
- a) ha la rappresentanza del Comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- e) nomina i rappresentanti di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) rilascia le concessioni edilizie;
- i) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio comunale;
- 1) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- m) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
- Art.31 Vice sindaco
- 1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso si assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.
- Art.32 Incarichi agli Assessori
- 1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
- 2. Può altresì' delegarli a compiere atti di sua compe tenza nei casi consentiti dalla legge.
- 3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi mo mento.
Capo IV^ Disposizioni comuni
- Art.33 Astensione obbligatoria
- Al riguardo si riportano qui di seguito il testo degli artt. 290 T.U. 1915 e 279 T.U. 1934, non abrogati dall'ari. 64 L. 142/1990, quindi vigenti: "T.U. 1915 - Art. 2901 consiglieri, gli assessori comunali, gli assessori provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa, debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Si asgtengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazione od appalti d'opera nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
- T.U. 1934 - Art. 279
- Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, e i membri della Giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei propri parenti od affini sino al quarto grado, o dal coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni, di cui ai commi precedenti, si applicano anche al Segretario del comune, della provincia e del consorzio.";
- Art.34 Nomine
- 1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designa zioni di sua competenza nei termini di legge.
- 2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da pre sentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consilia re avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.
Titolo II^ Uffici e personale
- Art.35 Proncipi organizzativi
- 1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
- a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
- c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
- 2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
- 3. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.
- 4. Il responsabile dell'unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.
- 5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.
- Art.36 Esecuzione delle deliberazioni
- 1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.
- Art.37 Vicesegretario
- 1. Il Comune ha un vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso si assenza, vacanza o impedimento.
- 2. Il vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.
- Art.38 Il Segretario Comunale
- 1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle fun.- zioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la varbalizzazione avvalendosi degli uffici.
- 2. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 3. Al Segretario Comunale spetta la direzione degli uffici e dei servizi. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.
- 4. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.
- Art.39 Incarichi di direzione
- 1. Il Sindaco, nel rispetto della Legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, e conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.
- 2. La direzione delle aree funzionali è conferita per un perido non superiore a due anni, ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.
Titolo III^ Servizi
- Art.40 Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi
- 1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
- 2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione dei servizio in una delle altre forme previste dalla legge.
- Art.41 Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
- 1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
- 3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
- 4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
- 5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.
- Art.42 Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici
- 1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
- 2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
- 3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
- 4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
- 5. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.
- Art.43 Partecipazione a società di capitali
- 1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuovere la fondazione.
- 2. Qualora la partecipazione del Comune a società sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di ammi nistrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.
- Art.44 Promozione di forme associative
- 1. II Comune promuove forme associati ve e di cooperazione con gli altri comuni e con la provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.
- Art.45 Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative
- 1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore da esso delegato.
- 2. E Sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.
Titolo IV^ Finanze e contabilità
- Art.46 Il processo di programmazione
- 1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
- 2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
- 3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione de gli strumenti della programmazione comunale,duando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
- Art.47 Collegamento fra la programmazione e il sistema di bilanci
- 1. Ai fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
- 2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina:
- a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
- b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
- 3. Per conferire sistemiate al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi
- Art.48 Il controllo della gestione
- 1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
- 2. Sono componenti del controllò di gestione:
- a) la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;
- b) l'adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
- c) un processo di controllo, ispirato ai principi di cui al prececente art. 47.
- 3. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendole le reciproche relazioni.
- Art.49 Revisore dei Conti
- 1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
- 2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
- 3. Il Revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità: - collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo; - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
- - attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- 5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
ORDINAMENTO FUNZIONALE
- Art.50 Organizzazione sovracomunale
- 1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
- Art.51 Principio di cooperazione
- 1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
- Art.52 Cooperazione, Consorzio del Comprensorio Opitergino
- 1. Il Comune per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e la Provincia. In particolare si individuano i dodici Comuni del Comprensorio Opitergino, costituenti una realtà omogenea e tradizionalmente impegnati in una azione consortile avente l'obiettivo di realizzare una comunità unica organizzata in 12 centri coordinati ed integrati fra loro, quale punto di riferimento per ogni iniziativa di cooperazione intercomunale.
- A tal fine il Comune aderisce al Consorzio del Comprensorio Opitergino trasformandosi ai sensi dell'art. 60 della Legge n. 142 dell' 8 giugno 1990.
- Art.53 Convenzioni
- 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordina mento e l'esercizio assoluto di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di inizia tive e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
- 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
- Art.54 Consorzi
- 1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
- 2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente Art. 50, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
- Art.55 Unione dei Comuni
- 1. In attuazione del principio di cui a! precedente art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
- Art.56 Accordi di programma
- 1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi sorrogatori ed, in particolare:
- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della giunta comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
Titolo II^ Partecipazione popolare
- Art.57 Partecipazione
- 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, in centivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- 4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini e delle organizzazioni sociali su specifici problemi.
Capo I^ Iniziativa politica e amministrativa
- Art.58 Interventi nel procedimento amministrativo
- 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
- 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
- 4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerilà o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
- 6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanzione del provvedimento finale.
- 8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contradditorio orale.
- 9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emana zione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
- 10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì' diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
- 11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
- Art.59 Istanze
- 1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interroga zioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
- 2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- 3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
- Art.60 Petizioni
- 1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'ari. 59 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
- 3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione.
- 4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevara la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
- 5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione.
- Art.61 Proposte
- 1. Il 20% dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale possono avanzare proposte perl'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 (trenta) giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazio ne della proposta.
- 3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Capo II^ Associazionismo e partecipazione
- Art.62 Principi generali
- 1. Il Comune favorisce le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini anche attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 62.
- Art.63 Associazioni
- 1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
- 2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
- Art.64 Organismi di partecipazione
- 1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2. L'amministrazione comunale per la gestióne di particolari servizi può avvalersi di appositi organismi, promuovendone eventualmente la costituzione, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
- 3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
- Art.65 Incentivazione
- 1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.
- Art.66 Partecipazione alle commissioni
- 1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Capo III^ Referendum - Diritti di accesso
- Art.67 Referendum
- 1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- 2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su quesiti referendari che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'arco della legislatura.
- 3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
- a) il venti per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.
- 4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
- Art.68 Effetti del referendum
- 1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- 2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri asseganti al Comune
- Art.69 Diritto di accesso
- 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
- 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
- 3. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
- Art.70 Diritto di informazione
- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
- 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo IV^ Difensore Civico
- Art.71 Difensore Civico
- 1. Il Comune di Gorgo al Monticano, facente parte del Consorzio del Comprensorio Opitergino, intende istituire in forma associativa ed ambito Consortile, l'Ufficio del Difensore Civico, al fine di ottenere interventi univoci e risposte omogenee alle istanze di tutti i cittadini ricompresi nel bacino d'utenza conprensoriale.
- Art.72 Nomina e durata in carica
- 1. Il Difensore Civico è nominato dall'Assemblea consortile con le modalità dello Stauto del Consorzio.
Titolo III^ Funzione normativa
- Art.73 Statuto
- 1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
- 3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
- Art.74 Regolamenti
- 1. Il Comune emana regolamenti: a) nelle materie ad esso demanate dalla legge e dallo Statuto; b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali, regionali e dello statuto, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, come previsto dal presente statuto.
- 5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
- Art.75 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- 1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi dello stesso, entro i 120 (centoventi) giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- Art.76 Ordinanze
- 1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
- 3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì' essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- 4. Il sindaco emana altresì", nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giurudico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'ari. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
- 6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.
- Art.77 Norme transitorie e finali
- 1. II presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
- 2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
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